26 Ottobre 2020
Giudizi di idoneità per la mansione di OSS
Quando un Operatore Socio Sanitario viene assunto da un’azienda pubblica, deve necessariamente essere “idoneo” a svolgere la mansione per la quale viene assunto.
Nei bandi di concorso pubblico o negli avvisi pubblici viene infatti sempre specificato che il lavoratore deve essere idoneo alla mansione specifica.
Al momento dell’assunzione, tutti i dipendenti pubblici del comparto Sanità, indipendentemente dalla mansione svolta, hanno l’obbligo di sottoporsi ad una visita del medico competente aziendale.
Il medico competente ha infatti il compito di formulare un giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione, poiché ogni azienda sanitaria ha l’obbligo di tutelare i propri dipendenti dai rischi che possono essere correlati alla mansione, in particolare se il dipendente presenta problemi di salute o patologie che possano precludere la possibilità di lavorare in sicurezza.
Per idoneità si intende la qualità connessa alla validità biologica dell’individuo che gli permette di svolgere, effettivamente ed in concreto, una specifica attività lavorativa senza che questa costituisca fattore di usura, controindicazione o pericolo in relazione all’infermità del soggetto.
Il giudizio di idoneità è preventivo (ossia effettuato prima dell’inizio dell’attività lavorativa), individuale, probabilistico (perché è una sintesi di ciò a cui il lavoratore verrà sottoposto in futuro nell’attività lavorativa) e temporale (per un periodo di tempo limitato, poiché periodicamente il dipendente deve essere rivalutato).